Sentenza n. 97 del 1982
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SENTENZA N. 97

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2108, comma 2, del codice civile (lavoro straordinario e notturno) promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1976 dal Pretore di Milano, nella causa di lavoro vertente tra Palmieri Antonio e daltri e la Breda siderurgica s.p.a., iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visti gli atti di costituzione della Breda siderurgica s.p.a.e di Palmieri Antonio ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Walter Prosperetti, per la Breda siderurgica s.p.a. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso della causa di lavoro promossa ex art. 414 c.p.c. contro la Breda siderurgica s.p.a. - ora "Nuova SIAS s.p.a." - da Palmieri Antonio ed altri 28, tutti operai della predetta società, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1976, e regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, sollevava d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2108, secondo comma, del codice civile, "nella parte in cui esclude il diritto alla maggiorazione retributiva per il lavoro notturno compreso in regolari turni periodici".

L'adito Pretore, premesso in fatto che l'organizzazione produttiva della convenuta é articolata in tre turni quotidiani cui gli attori vengono volta a volta adibiti, osserva: in primo luogo, che l'esclusione di cui all'impugnata norma, derivando dalla strutturazione del lavoro, non già dall'intima natura della prestazione di esso da parte dei lavoratori, opera un "ingiustificato trattamento retributivo" fra questi, secondo che "prestino attività, o non, in regolari turni periodici" (onde la violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.); in secondo luogo, che "si denega, così facendo, quella equipollenza tra retribuzione e gravosità del lavoro, che appare sicuramente tutelata" dall'art. 36, primo comma, Cost.

2. - Innanzi alla Corte costituzionale, si sono costituiti, sia i ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Leon, sia la ex Breda, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Prosperetti, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato.

3. - Secondo la difesa dei ricorrenti, poiché questi non avevano domandato una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno da essi prestato a turni avvicendati, in quanto già la percepivano in virtù degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva, evidentemente il Pretore ha considerato determinante, ai fini della decisione, "la natura legale o contrattuale del comando istitutivo della maggiorazione". E ciò, perché la Costituzione ha vincolato il legislatore ad assicurare esso il rispetto dei principi costituzionali, e conseguentemente non ha rimesso a soggetti diversi, a norme eteronome di stabilire la disciplina egualizzante e rispettosa del principio della retribuzione proporzionata alla gravosità del lavoro. La questione é perciò rilevante ed é altresì fondata, non potendosi ravvisare alcuna differenza strutturale tra il lavoro notturno continuativo e quello a turni avvicendati.

La convenuta società ex Brema, a sua volta, eccepisce preliminarmente l'irrilevanza della questione, osservando: é incontroversa fra le parti l'obbligatorietà della corresponsione della maggiorazione retributiva per il lavoro notturno distribuito in regolari turni periodici, essendo prevista dall'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 maggio 1973; il solo punto controverso é quello della computabilità, o meno, della suddetta maggiorazione retributiva nel calcolo delle diverse indennità indicate dai ricorrenti. Per risolvere tale punto, il giudice deve ricercare, relativamente all'indennità di anzianità, se ricorra la continuità della corresponsione dell'emolumento (art. 2121 c.c.) e, relativamente agli altri istituti, quale fu la volontà delle parti in ordine alla determinazione delle indennità contrattuali. Ne deriva l'ininfluenza del problema della natura, contrattuale o legislativa, dell'obbligo della maggiorazione e, quindi, l'irrilevanza della questione. Ma questa é comunque infondata nel merito per molteplici motivi: il lavoro notturno distribuito in regolari turni periodici é meno gravoso rispetto a quello abituale, che altera definitivamente il normale ciclo biologico, ed anche rispetto a quello saltuario; é perciò pienamente giustificata la scelta del legislatore di rimettere all'autonomia collettiva la possibilità di valutare la gravosità dei diversi tipi di lavoro notturno; non é violato l'art. 3,secondo comma, Cost., in quanto si tratta di discipline diverse regolanti situazioni oggettivamente diverse; infine, non é violato neppure l'art. 36, primo comma, Cost., dato che l'art. 39Cost. consente che sia lasciato all'autonomia collettiva di stabilire quale sia la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata. In riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto il lavoro notturno compreso in regolari turni periodici presenta tali caratteristiche differenziali rispetto a quello costituente prolungamento dell'orario normale dal quale soltanto, e non anche dal primo, deriverebbe quel disagio che postula una maggiore retribuzione - da rendere pienamente ragionevole la scelta del legislatore di prevede retrattamenti differenziati per situazioni obiettivamente diverse; in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost., poiché, venendo il lavoro notturno in considerazione non in relazione alla qualità, intesa quale risultato dell'attività del prestatore d'opera, bensì alle condizioni estrinseche nelle quali esso si svolge, la maggior retribuzione imposta per quello più gravoso, siccome non compreso in regolari turni periodici, appare pienamente in linea col criterio di proporzionalità sancito dalla norma costituzionale invocata.

La difesa della convenuta ha depositato memoria, con la quale si ribadiscono le argomentazioni già svolte.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 1982, le difese delle parti hanno ampiamente illustrato le rispettive ragioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - La norma di cui all'art. 2108, secondo comma, del codice civile, stabilendo che "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno", darebbe luogo, ad avviso del Pretore, ad una ingiustificata diversità del trattamento retributivo dei lavoratori a seconda che il lavoro notturno da essi prestato sia o meno distribuito in regolari turni periodici ed altererebbe, inoltre, nel caso che il lavoro notturno venga svolto secondo turni avvicendati, l'equipollenza fra retribuzione e gravosità del lavoro, con conseguente violazione, non solo dell'art. 3, secondo comma, ma anche dell'art. 36, primo comma, Cost.

2. - La questione é inammissibile per difetto di rilevanza.

Nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo, poiché é assolutamente pacifico che gli attori, in virtù degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva (nella specie, colc.c.n.l. del 4 maggio 1973 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale), percepivano una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto con avvicendamento in turni, l'oggetto della domanda risulta allora costituito dalla pretesa che quella maggiorazione fosse computata nel calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle erogazioni relative a ferie, festività, permessi, tredicesima mensilità, scatti di anzianità ed indennità di fine rapporto.

In tale contesto di fatto, il contrasto che il Pretore di Milano é chiamato a dirimere non é in alcun modo collegato con la norma impugnata (la quale non prevede la computabilità neppure per il lavoro notturno continuativo), ma concerne la determinazione dei caratteri dell'emolumento percepito dai lavoratori ricorrenti in relazione a parametri di valutazione che né sono stabiliti dall'art. 2108, secondo comma, del codice civile, né in alcun caso attengono alla natura normativa o pattizia della fonte costitutiva dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la maggiorazione.

Pertanto, lo stabilire, ai fini della definizione del giudizio pendente innanzi al Pretore di Milano, se l'emolumento in questione sia o meno "di carattere continuativo" o debba annoverarsi tra gli elementi che compongono la "retribuzione globale di fatto", ovvero se, per "orario normale" di lavoro, cui fa talora riferimento il citato c.c.n.l., debba intendersi il solo lavoro diurno o anche quello notturno compreso in regolari turni periodici, é problema squisitamente ermeneutico, sul quale nessuna incidenza avrebbe la decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2108, secondo comma, del codice civile, sollevata dal Pretore di Milano, con ordinanza in data 7 gennaio 1976, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1982.